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Misure igienico-sanitarie per la raccolta delle deiezioni canine sul territorio comunale

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Un'ordinanza dispone le misure di condotta, i divieti e le sanzioni

Data di Pubblicazione

29 agosto 2025

Tipologia

News

Descrizione estesa

Considerati i cattivi comportamenti di alcuni proprietari di cani che abbandonano le deiezioni canine lungo le vie e gli spazi pubblici originando cattive conseguenze in ordine a igiene e decoro, il Sindaco ha emesso in data 28 agosto 2025 un’ordinanza di disciplina di cui si riportano qui sotto alcuni estratti (trovate allegata l’ordinanza in forma completa).

I proprietari, conduttori o detentori, a qualsiasi titolo, di cani presenti sul territorio comunale sono tenuti a raccogliere immediatamente le deiezioni solide prodotte dai propri animali in tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, quali vie, piazze, marciapiedi, parchi, aree verdi, giardini pubblici, piste ciclopedonali, aree gioco, parcheggi ed ogni altro spazio urbano aperto alla collettività.

Le deiezioni devono essere rimosse utilizzando idonei strumenti (sacchetti, palette o altri dispositivi) e conferite nei cestini per i rifiuti urbani presenti sul territorio comunale, in conformità alla normativa ambientale vigente.

Il proprietario o conduttore del cane è tenuto a sciacquare con sola acqua le superfici pubbliche, comprese pavimentazioni e pareti murarie, che risultino contaminate da deiezioni canine, sia solide che liquide, o da urina.

Chiunque conduca un cane in ambito pubblico o di uso pubblico è obbligato a portare con sé strumenti adeguati alla raccolta delle deiezioni e alla pulizia eventualmente necessaria, da esibire su richiesta degli organi preposti al controllo.

Si raccomanda che i cani siano sempre condotti al guinzaglio nelle aree pubbliche, con particolare attenzione nelle zone sensibili come scuole, aree gioco, giardini pubblici e parchi frequentati. Per i cani di media e grossa taglia è fatto obbligo di munirli di museruola nei casi seguenti: in presenza di situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, su mezzi pubblici di trasporto, su richiesta delle autorità.

La violazione delle disposizioni contenute nell0ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), da un minimo di 25 ad un massimo di 500 euro.

l’importo della sanzione è determinato in via ordinaria come segue:

  • 50 euro per l’omessa raccolta delle deiezioni canine, l’omesso utilizzo del guinzaglio, la mancata applicazione della museruola nei casi indicati dall’art. 5;
  • 100 euro per l’omesso lavaggio con acqua delle superfici pubbliche interessate da deiezioni o urina;
  • 150 euro in caso di reiterata violazione nel corso di un anno solare.

A cura di

Segreteria
Piazza Marcora, 1, 26010 Salvirola CR, Italy
Comune
Ultima modifica: venerdì, 29 agosto 2025

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