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Informativa combustioni all’aperto di residui vegetali

Le combustioni all’aperto, anche solo di residui vegetali, sono regolamente. L’abbruciamento è vietato in generale, salvo alcune deroghe eccezionali.

Data di Pubblicazione

08 luglio 2024

Tipologia

News

Descrizione estesa

Bruciare rifiuti o residui è sempre vietato e occorre procedere allo smaltimento nel rispetto della legge.

Anche l’abbruciamento di soli residui vegetali agricoli e forestali è vietato in generale, salvo alcune deroghe eccezionali.

Impatti ambientali

Le combustioni all’aperto, anche solo di residui vegetali, oltre ad elevate emissioni di polveri, monossido di carbonio e composti organici volatili (COV), provocano emissioni di composti organici tossici, quali idrocarburi policiclici aromatici (IPA), diossine e dibenzofurani (PCDD/PCDF) e metalli pesanti. La quantità di tali composti dipende dalla presenza di cloro, di pesticidi ed eventuali altri contaminanti. La combustione di materiale ligno-cellulosico è la sorgente più rilevante in Lombardia di benzo(a)pirene e, in generale, di IPA.

L’impatto emissivo anche di una singola combustione a livello locale può essere molto significativo sulla qualità dell’aria. Può comportare incrementi molto sensibili non solo di PM10 ma anche di IPA e diossine.

Stime ARPA hanno valutato che le emissioni di PM10 di un singolo falò di residui vegetali di 24 m³ (equivalenti ad un ingombro di 4 x 3 x 2 m³) sono maggiori di 8 volte a quelle che un comune di 1.000 abitanti emetterebbe in un anno per poter riscaldare tutte le sue abitazioni con il metano.

Quadro normativo

La normativa statale (D.Lgs n. 152/06 - Testo Unico Ambientale - TUA) prevede, in generale, il divieto di combustione all’aperto e classifica i residui vegetali come rifiuti. Deroghe all’applicazione di tale disciplina sono stabilite dall’art.182, comma 6 bis, del TUA per i soli residui vegetali derivanti da attività agricole e forestali, in piccoli cumuli, per finalità agricole-ammendanti e tramite processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana. Le Regioni possono limitare o vietare anche questa fattispecie per finalità legate alla qualità dell’aria.

Regione Lombardia è intervenuta con la DGR n. 7095/2017, prevedendo, come misura permanente, il divieto di combustione anche di piccoli cumuli vegetali (inferiori a 3 metri steri per ettaro) dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno nei territori dei Comuni posti ad una quota inferiore ai 300 m (200 m nel caso di Comunità Montane).

Solo per alcuni casi limitati, previa comunicazione al Comune, la combustione in loco di residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli può essere eseguita dal proprietario o dal possessore del terreno per soli due giorni all’interno del periodo sopra citato, ma solo nelle zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria e con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti. La Regione non deve aver dichiarato lo stato di rischio di incendio boschivo. In questo caso vige il divieto assoluto di combustioni all'aperto.

Per i territori posti al di sopra dei 300 m (o 200 m in Comunità Montana), o comunque al di fuori del periodo invernale per le quote inferiori, per i soli residui vegetali derivanti da attività agricole e forestali si applica quanto disposto a livello nazionale e cioè:

  • divieto generale tranne nel caso di piccoli cumuli inferiori a tre metri steri per ettaro per finalità ammendanti dei terreni - con onere probatorio a carico dell’esecutore e non per smaltimento rifiuti. La pratica deve ritenersi comunque come residuale e non prassi gestionale agricola;
  • le condizioni di esecuzione non devono arrecare impatti su salute e ambiente. Il Comune può limitare o differire tali pratiche dando prescrizioni specifiche, in ragione degli elevati impatti emissivi di composti anche tossici che si generano da tale pratica;
  • la Regione non deve aver dichiarato lo stato di rischio di incendio boschivo. In tal caso vige il divieto assoluto di combustioni all'aperto. Per avere questa informazione occorre consultare il sito regionale;
  • non devono, inoltre, essere attive le misure temporanee a tutela della qualità dell’aria.

I residui del verde urbano (es. sfalci, potature, siepi) rientrano tra i rifiuti e dunque non possono mai essere smaltiti tramite combustione.

In particolare, i materiali prodotti da attività di manutenzione del verde pubblico o di quello privato “fai da te” sono qualificati come rifiuti urbani, mentre quelli prodotti dalla manutenzione del verde privato eseguita da un’impresa sono classificati come rifiuti speciali.

Sanzioni

Il quadro sanzionatorio derivante dalla normativa statale in caso di combustione di residui vegetali prevede:

  • la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3.000 euro per l’accensione del fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata se si stratta di residui vegetali qualificabili quali rifiuti urbani (articolo 184, co. 2, del D.Lgs. 152/2006) - (combinato disposto dell’art. 255 e dell’art. 256-bis D.Lgs 152/06);
  • l’arresto da tre mesi a un anno o l'ammenda da 2.600 a 26.000 euro per l’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento quindi anche combustione, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, se si tratta di rifiuti speciali non pericolosi (art. 256, comma 1, lett. a) D.Lgs 152/06) come i rifiuti da attività agricole e agro-industriali di cui all’art. 2135 c.c.;
  • ai rifiuti vegetali non si applica, in generale, il reato penale previsto dall’art. 256 bis; tuttavia, se la combustione non riguarda solo rifiuti vegetali ma anche altri tipi di rifiuto (es. plastiche, vernici) si può applicare il reato di combustione illecita di rifiuti con relative sanzioni (art. 256 bis);
  • nel caso di combustione durante il periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalle Regioni (divieto assoluto) si applicano le sanzioni amministrative previste dalla normativa di settore (Legge-quadro in materia di incendi boschivi).

La normativa regionale, in violazione della DGR n. 7095/2017, prevede l’applicazione della sanzione amministrativa individuata dall’art. 61, comma 5.1, della legge regionale n. 31/2008 e s.m.i. per un importo variabile da 102,60 a 615,60 euro.

Controlli

Secondo la normativa statale, i soggetti preposti ai controlli in materia di abbruciamento sono gli agenti di pubblica sicurezza.

La legge regionale n. 31/2008 art. 61, comma 1 prevede che le funzioni di vigilanza, controllo ed accertamento delle violazioni sulle limitazioni alla combustione dei residui vegetali siano esercitate dal Corpo Forestale Regionale, dal Corpo Forestale dello Stato, dalle guardie dei parchi regionali, dalle guardie boschive comunali, dagli agenti della Polizia Locale.

Le sanzioni sono applicate, secondo le rispettive competenze, dalla Regione, dalle Province, dalla Città metropolitana di Milano, dalle Comunità Montane, dalle Unioni dei Comuni, dai Comuni e dagli Enti gestori dei parchi e delle Riserve regionali nelle forme e nei modi stabiliti dalla l.r. n. 90/1983. In caso di competenza regionale, il verbale di accertamento da parte degli agenti può essere trasmesso agli uffici AFCP (Agricoltura, Caccia, Pesca e Foreste), presso gli Uffici Territoriali Regionali (UTR) della Direzione generale Agricoltura.

Ultima modifica: lunedì, 08 luglio 2024

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