Falò e combustione all'aperto di vegerali: vige un divieto

Area:
Polizia locale

Pubblicazione:
03/03/2023

Tempo di lettura:
2 minuti

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Fascine.

Si ricorda che la normativa statale (D.Lgs n. 152/2006) prevede, in generale, il divieto di combustione all'aperto e classifica i residui vegetali come rifiuti con sole deroghe per i soli residui vegetali derivanti da attività agricole e forestali in piccoli cumuli, per finalità agricole-ammendanti e tramite processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.

A questa Legge si aggiunge che Regione Lombardia (DGR n. 7095/2017) prevede il divieto di combustione anche di piccoli cumuli vegetali (inferiori a 3 metri steri per ettaro) dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno nei territori dei Comuni posti ad una quota inferiore ai 300 m (200 m nel caso di Comunità Montane).

Al di fuori del periodo invernale (aprile-settembre) si applica la normativa nazionale, quindi:

  • divieto generale tranne nel caso di piccoli cumuli inferiori a tre metri steri per ettaro per finalità ammendanti dei terreni - con onere probatorio a carico dell'esecutore e non per smaltimento rifiuti. divieto generale tranne nel caso di piccoli cumuli inferiori a tre metri steri per ettaro per finalità ammendanti dei terreni - con onere probatorio a carico dell'esecutore
    e non per smaltimento rifiuti. La pratica deve ritenersi comunque come residuale e non prassi gestionale agricola;
  • e condizioni di esecuzione non devono arrecare impatti su salute e ambiente. Il Comune può limitare o differire tali pratiche dando prescrizioni specifiche, in ragione degli elevati impatti emissivi di composti anche tossici che si generano da tale pratica;
  • la Regione non deve aver dichiarato lo stato di rischio di incendio boschivo. In tal caso vige il divieto assoluto di combustioni all'aperto. Per avere questa informazione occorre
    consultare il sito regionale;
  • non devono, inoltre, essere attive le misure temporanee a tutela della qualità dell'aria.

Verde urbano

I residui del verde urbano (es. sfalci, potature, siepi) rientrano tra i rifiuti e dunque non possono mai essere smaltiti tramite combustione.

Per approfondire

Consulta il documento allegato qui sotto: vi sono riportate le motivazioni che hanno suggerito l'introduzione delle norme, le sanzioni applicate, i controlli, schemi grafici esemplificativi.

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